Istituita Commissione Parlamentare di inchiesta sui fatti del 1° luglio 2016
Con ordinanza n. 3/2016 del Presidente della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta è stata oggi accolta una proposta del deputato Mauro Fontana, capogruppo parlamentare di Veneto Sì, di istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sui fatti del 1° luglio 2016, con il seguente regolamento:
1. La commissione d’inchiesta ha il compito di fornire le seguenti risposte:
1.1. Vi è stata ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità delle Istituzioni Venete o contro le sue strutture politiche da parte di altro Stato o di una qualsiasi entità politica veneta autonominata di autogoverno ovvero di una specifica organizzazione politica? Se SI, quali?
1.2. Vi è stata manipolazione ai danni di deputati che inconsapevolmente e in buona fede sono stati indotti con il raggiro e la menzogna a prendere parte agli eventi del 1° luglio 2016? Se SI, chi sono i manipolati e chi manipolatori?
1.3. Ci sono i soggetti esterni hanno preso parte agli eventi del 1° luglio 2016? Se SI, chi e a che gruppo politico fanno riferimento?
1.4. Ci sono deputati hanno preso parte attiva agli eventi del 1° luglio 2016? Se SI, chi?
1.5. Chi sono i soggetti parte del servizio di security che hanno commesso violenza o abuso di autorità? Se SI, chi?
1.6. Esiste evidenza oggettiva che gli eventi del 1° luglio 2016 siano stati premeditati e pianificati? Se SI, chi sono gli organizzatori?
2. La commissione d’inchiesta è così composta:
2.1. un delegato dei dieci estratto sorte tra quelli non presenti il 1 luglio 2016 che abbia accettato la nomina;
2.2. i componenti delle commissioni II. Affari interni e IV. Giustizia;
2.3. due deputati estratti a sorte tra quelli non presenti il 1 luglio 2016 che abbiano accettato la nomina;
2.4. la commissione d’inchiesta consta di un numero dispari di membri in difetto sarà escluso un componete estratto a sorte tra quelli presenti il 1° luglio 2016.
3. La Commissione d’inchiesta prende i provvedimenti procedurali necessari alle indagini in conformità del suo mandato.
4. I parlamentari sono tenuti a prestare massima assistenza alla commissione d’inchiesta.
5. Le persone interrogate dalla commissione hanno il diritto di non rispondere. La commissione d’inchiesta riporterà in rifiuto nel verbale.
5.1. Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o rifiuta di consegnare un documento alla commissione d’inchiesta è punibile.
6. La commissione d’inchiesta deve audire tutte le persone informate sui fatti e i testimoni, porre domande e esaminare i documenti esibiti.
7. La commissione d’inchiesta si pronuncia sul risultato dell’indagine davanti al Parlamento.
8. La commissione d’inchiesta può consentire alle persone implicate, se ne fanno richiesta, di farsi patrocinare da un avvocato per l’intera procedura o per singole sedute, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente proporre prove.
9. Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto fintanto che il rapporto della commissione d’inchiesta non sia presentato al Parlamento. Le persone interrogate non sono in particolare autorizzate a rilasciare dichiarazioni sulle audizioni o sulle domande di documentazione.
10. La commissione d’inchiesta deve pronunciarsi sul risultato dell’indagine entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
Ufficio Comunicazione – Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta